Parte Prima›Titolo V›Capo I›Sez. V
Art. 181
Contratto di borsa a termine
In vigore dal 15 lug 2022
1. Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di uno dei contraenti, si scioglie alla data dell'apertura della procedura.
2. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data dell'apertura della procedura è versata al curatore, se il contraente il cui patrimonio è sottoposto a liquidazione giudiziale risulta in credito o è ammessa al passivo nel caso contrario.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-181