Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
In vigore dal 1 feb 2019
1. All', comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) attività riassicurativa:
1) l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione, anche di uno Stato terzo o retrocessi da un'impresa di riassicurazione;
2) la copertura fornita da un'impresa di riassicurazione ad un fondo pensione istituito in uno Stato membro dell'Unione europea, autorizzato dall'Autorità competente dello Stato membro di origine e che rientri nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341;».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-12-13;147#art-2