Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

In vigore dal 1 feb 2019
1. All', comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) attività riassicurativa: 1) l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione, anche di uno Stato terzo o retrocessi da un'impresa di riassicurazione; 2) la copertura fornita da un'impresa di riassicurazione ad un fondo pensione istituito in uno Stato membro dell'Unione europea, autorizzato dall'Autorità competente dello Stato membro di origine e che rientri nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341;».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-12-13;147#art-2

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Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Art. 2 Attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attivita' e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.) — Testo vigente | Portale Normativo