Art. 3
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112
In vigore dal 23 dic 2018
Modifiche all' del decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112
1. All' del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le imprese ferroviarie aventi sede al di fuori dell'Unione europea o loro controllate ai sensi dell' della legge 10 ottobre 1990, n. 287, devono possedere, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, il titolo autorizzatorio di cui all', comma 1, lettera r).».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-11-23;139#art-3