Capo II
Art. 4
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 10 nov 2018
1. Agli oneri derivanti dagli , commi 1, lettera a), e 2, pari a complessivi euro 530.000 per l'anno 2018, ad euro 2.530.000 per l'anno 2019, a euro 5.530.000 per l'anno 2020 e ad euro 3.530.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per l'attuazione della legge 23 giugno 2017, n. 103, di cui all', comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione delle disposizioni di cui agli , commi 1, lettera a), e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 ottobre 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Bonafede, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Storico versioni
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