Capo III

Art. 11 bis

Informazioni relative alla detenzione

In vigore dal 17 set 2024
1. Fermo quanto previsto dall', quando è disposta l'esecuzione della condanna a pena detentiva il minorenne è altresì informato che: a) ha diritto a che la privazione della libertà personale si svolga in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di età e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di età; b) ha diritto ad un progetto di intervento educativo personalizzato sulla base di una valutazione individuale; c) ha diritto ad accedere alle misure penali di comunità e alle altre misure alternative alla detenzione, nei casi e alle condizioni previsti dalla legge; d) ha diritto alla rivalutazione della decisione dell'autorità giudiziaria circa le modalità di esecuzione della pena e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure penali di comunità e delle altre misure alternative alla detenzione, tenuto conto che la pena detentiva è disposta solo quando le altre pene non risultino adeguate.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;121#art-11-bis

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