Art. 3
Modifiche alla parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
In vigore dal 29 set 2018
Modifiche alla parte IV del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58
1. All'articolo 104, comma 1-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tali deroghe sono altresì tempestivamente comunicate al pubblico secondo le modalità previste dalla Consob con regolamento».
2. All'articolo 104-ter, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorizzazione prevista dal presente comma è tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalità previste dalla Consob con regolamento».
3. All'articolo 108, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la parola: «114» è sostituita dalle seguenti: «17 del regolamento (UE) n. 596/2014».
4. All'articolo 113, comma 3, lettere h) e i), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «64, comma 1-bis, lettera c), può chiedere alla società di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «66-quater, comma 1, può chiedere al gestore».
5. All'articolo 113-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, prima delle parole: «nel presente Titolo» sono inserite le seguenti: «nel Capo 3 del regolamento (UE) n. 596/2014,»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le informazioni regolamentate sono depositate presso la Consob e il gestore del mercato per il quale l'emittente ha richiesto o ha approvato l'ammissione alla negoziazione dei propri valori mobiliari o quote di fondi chiusi, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni attribuite a detto gestore ai sensi della Parte III, Titolo I-bis, del presente decreto.»;
c) all'alinea del comma 9, le parole: «64, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «66-quater, comma 1».
6. All'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate.» sono sostituite dalle seguenti: «Gli emittenti quotati comunicano al pubblico le informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del medesimo articolo 17, paragrafo 10.»;
b) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La Consob detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite al gestore del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidargli per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 2, lettera d).»;
c) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dal regolamento (UE) n. 596/2014. Le società controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.
3. Gli emittenti quotati, in caso di ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, trasmettono su successiva richiesta della Consob la documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative norme tecniche di attuazione.»;
d) il comma 4 è abrogato;
e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Chiunque detenga azioni in misura almeno pari al dieci per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, comunicano alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione è effettuata anche dalle persone strettamente legate ai soggetti sopra indicati, individuati dalla Consob con regolamento. La Consob individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l'emittente.»;
f) il comma 8 è abrogato;
g) i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
«9. Al fine di garantire che il pubblico sia correttamente informato, la Consob può richiedere la pubblicazione delle raccomandazioni in materia di investimenti e delle altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento da parte degli emittenti quotati, dei soggetti abilitati, nonché dei soggetti in rapporto di controllo con essi, secondo le modalità stabilite con regolamento.
10. La Consob valuta, preventivamente e in via generale, con le modalità da essa stabilite, la sussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 20, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 596/2014, con riguardo alle norme di autoregolamentazione dei soggetti che esercitano l'attività giornalistica, e comunica il relativo esito, nonché le medesime norme di autoregolamentazione, al Ministero dell'economia e delle finanze.»;
h) il comma 11 è abrogato;
i) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che:
a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione di strumenti finanziari di propria emissione alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano;
b) hanno chiesto o autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
c) hanno autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema organizzato di negoziazione italiano.».
7. All'articolo 115 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei confronti degli emittenti che hanno chiesto o autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, nonché degli emittenti che hanno autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema organizzato di negoziazione italiano.».
8. L'articolo 115-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è abrogato.
9. Dopo l'articolo 115-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:
«Art. 115-ter (Comunicazioni relative alle quote di emissioni). - 1. Ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni, come definiti dall', paragrafo 1, n. 20, del regolamento (UE) n. 596/2014, si applicano gli articoli 114 e 115, comma 1.
2. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 18, paragrafo 8, e 19, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115, comma 1, si applicano altresì nei confronti delle piattaforme d'asta, dei commissari d'asta e dei sorveglianti d'asta, in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all'asta tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.».
10. All'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Consob stabilisce con regolamento i criteri per l'individuazione degli emittenti strumenti finanziari che, ancorchè non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante.»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Gli emittenti indicati al comma 1 informano, quanto prima possibile, il pubblico dei fatti non di pubblico dominio concernenti direttamente detti emittenti e che, se resi pubblici, potrebbero avere un effetto significativo sul valore degli strumenti finanziari di propria emissione. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1, la Consob stabilisce le modalità di informazione del pubblico e i casi di esenzione dall'osservanza dei predetti obblighi informativi, qualora gli emittenti siano comunque tenuti agli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 596/2014.»;
c) al comma 2, dopo le parole: «si applicano» sono inserite le seguenti: «gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115, nonché»;
d) il comma 2-bis è abrogato.
11. All'articolo 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti di azioni proprie effettuati da emittenti che hanno richiesto o autorizzato la negoziazione di azioni di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, o da società controllate.».
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