Capo III

Art. 7

Modifiche alla parte II, titolo VI, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

In vigore dal 19 set 2018
Modifiche alla parte II, titolo VI, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 1. Alla parte II, titolo VI, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'articolo 96 è sostituito dal seguente: «Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti). - 1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le scuole private non paritarie nonché le istituzioni di alta formazione artistica e coreutica e le università statali o non statali legalmente riconosciute su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di cui agli del Regolamento, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nelle informazioni rese agli interessati ai sensi dell' del Regolamento. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità. 2. Resta ferma la disposizione di cui all', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-10;101#art-7

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