Capo VI

Art. 26

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 19 set 2018
1. Agli oneri derivanti dall' del presente decreto, pari ad € 600.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 1025, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 2. Dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione dell', non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-10;101#art-26

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