Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 14 lug 2018
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli uffici interessati provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-06-21;88#art-2