Art. 1
Oggetto e finalità
In vigore dal 17 lug 2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e in particolare l' e l'allegato A, n. 23;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171, recante attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente norme in materia ambientale, e in particolare la Parte Quinta, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un aria più pulita in Europa;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 novembre 2017, della cui pubblicazione sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2017, che adotta la strategia energetica nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 19 aprile 2018;
Acquisiti i pareri delle Commissioni speciali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, istituite ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del regolamento della Camera e dell'articolo 24, del regolamento del Senato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e ad interim Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Oggetto e finalità
1. Il presente decreto è finalizzato al miglioramento della qualità dell'aria, alla salvaguardia della salute umana e dell'ambiente e ad assicurare una partecipazione più efficace dei cittadini ai processi decisionali attraverso:
a) impegni nazionali di riduzione delle emissioni di origine antropica di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e particolato fine;
b) l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico;
c) obblighi di monitoraggio delle emissioni delle sostanze inquinanti individuate nell'allegato I;
d) obblighi di monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi;
e) obblighi di comunicazione degli atti e delle informazioni connessi agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d);
f) una più efficace informazione rivolta ai cittadini utilizzando tutti i sistemi informativi disponibili.
2. Il presente decreto è finalizzato a perseguire:
a) gli obiettivi di qualità dell'aria e un avanzamento verso l'obiettivo a lungo termine di raggiungere livelli di qualità dell'aria in linea con gli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità;
b) gli obiettivi dell'Unione europea in materia di biodiversità e di ecosistemi, in linea con il Settimo programma di azione per l'ambiente;
c) la sinergia tra le politiche in materia di qualità dell'aria e quelle inerenti i settori responsabili di emissioni interessate dagli impegni nazionali di riduzione, comprese le politiche in materia di clima e di energia.
Storico versioni
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