Art. 2

Modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223

In vigore dal 7 giu 2018
1. All', comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la procedura di licenziamento collettivo riguardi i membri dell'equipaggio di una nave marittima, il datore di lavoro invia la comunicazione al soggetto di cui al comma 4 nel caso in cui la procedura di licenziamento collettivo sia relativa a membri dell'equipaggio di cittadinanza italiana ovvero il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge italiana, nonché alla competente autorità dello Stato estero qualora la procedura di licenziamento collettivo riguardi membri dell'equipaggio di una nave marittima battente bandiera diversa da quella italiana.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;61#art-2

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