Art. 2

Clausola di invarianza_finanziaria

In vigore dal 6 giu 2018
Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;60#art-2

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Clausola di invarianza_finanziaria (Art. 2 Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorita' fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio.) — Testo vigente | Portale Normativo