Art. 6
Modifiche all'articolo 124 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
In vigore dal 22 giu 2018
Modifiche all'articolo 124 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 124 del codice della proprietà industriale, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Nei procedimenti relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice, nel disporre le misure di cui al presente articolo e nel valutarne la proporzionalità, considera le circostanze del caso concreto, tra le quali:
a) il valore e le altre caratteristiche specifiche dei segreti commerciali;
b) le misure adottate dal legittimo detentore per proteggere i segreti commerciali;
c) la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, utilizzare o rivelare i segreti commerciali;
d) l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti commerciali;
e) i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le stesse;
f) i legittimi interessi dei terzi;
g) l'interesse pubblico generale;
h) le esigenze di tutela dei diritti fondamentali.
6-ter. Nei procedimenti relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice può disporre, in alternativa all'applicazione delle misure di cui al presente articolo e su istanza della parte interessata, il pagamento di un indennizzo, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la parte istante, al momento dell'utilizzazione o della rivelazione, non conosceva nè, secondo le circostanze, avrebbe dovuto conoscere, del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti da un terzo che li stava utilizzando o rivelando illecitamente;
b) l'esecuzione di tali misure può essere eccessivamente onerosa per la parte istante;
c) l'indennizzo risulti adeguato in relazione al pregiudizio subito dalla parte che ha chiesto l'applicazione delle misure.
6-quater. L'indennizzo liquidato a norma del comma 6-ter non può, in ogni caso, superare l'importo dei diritti dovuti qualora la parte istante avesse richiesto l'autorizzazione ad utilizzare i segreti commerciali per il periodo di tempo per il quale l'utilizzo degli stessi avrebbe potuto essere vietato.».
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-11;63#art-6