Art. 2
Operazioni di consegna
In vigore dal 26 mag 2018
1. I fiumi Tagliamento e Livenza, nelle sezioni nelle quali ricade il confine con la Regione del Veneto, fino alla linea di confine, ed il fiume Judrio, nella sezione classificata di prima categoria, sono trasferiti alla Regione, con le modalità previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 265/2001.
2. Ai fini di cui al comma 1, i termini fissati dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 265/2001, decorrono dalla data in cui, ai sensi dell', assumono efficacia le disposizioni del presente decreto.
3. La Regione esercita tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità dei beni trasferiti con il presente decreto a decorrere dalla data di consegna dei medesimi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-03-26;46#art-2