Art. 2

Operazioni di consegna

In vigore dal 26 mag 2018
1. I fiumi Tagliamento e Livenza, nelle sezioni nelle quali ricade il confine con la Regione del Veneto, fino alla linea di confine, ed il fiume Judrio, nella sezione classificata di prima categoria, sono trasferiti alla Regione, con le modalità previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 265/2001. 2. Ai fini di cui al comma 1, i termini fissati dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 265/2001, decorrono dalla data in cui, ai sensi dell', assumono efficacia le disposizioni del presente decreto. 3. La Regione esercita tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità dei beni trasferiti con il presente decreto a decorrere dalla data di consegna dei medesimi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-03-26;46#art-2

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Operazioni di consegna (Art. 2 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, in materia di trasferimento di beni del demanio idrico e delle relative funzioni.) — Testo vigente | Portale Normativo