Art. 8

Disposizioni di coordinamento

In vigore dal 6 apr 2018
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall', ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto. 2. I richiami all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ove specificamente riguardanti l'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si intendono riferiti all'articolo 85-bis del medesimo decreto e ove specificamente riguardanti l'articolo 295 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si intendono riferiti all'articolo 301, comma 5-bis, del medesimo decreto.
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Disposizioni di coordinamento (Art. 8 Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103.) — Testo vigente | Portale Normativo