Capo II›Sez. I
Art. 7
Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile (Articolo 2,_legge 225/1992)
In vigore dal 6 feb 2018
Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile (, legge 225/1992)
1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all', gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:
a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;
c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1#art-7