Capo VI

Art. 43

Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione (Articolo 19,_legge 225/1992; Articolo 6-bis,_decreto-legge 343/2001, conv._legge 401/2001)

In vigore dal 6 feb 2018
Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione (, legge 225/1992; Articolo 6-bis, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001) 1. Le risorse per lo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi assicurate dal Dipartimento della protezione civile iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri provenienti dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, costituiscono il «Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione». 2. Le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stesso anno di riferimento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alle pertinenti unità di voto dei relativi stati di previsione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1#art-43

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo