Capo V›Sez. II
Art. 35
Gruppi comunali di protezione civile (Articolo 18_legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1,_legge 106/2016; Articolo 4, comma 2_decreto legislativo_117/2017; Articolo 1,_decrto del Presidente della Repubblica_194/2001)
In vigore dal 6 feb 2018
Gruppi comunali di protezione civile ( legge 225/1992;
, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; , comma 2 decreto legislativo 117/2017; , decrto del Presidente della Repubblica 194/2001)
1. I Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall', comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell', sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato di cui all' che prevede, in particolare:
a) che il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile;
b) che all'interno del Gruppo comunale è individuato, secondo i principi di democraticità, un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest'ultimi, e sono altresì individuate la durata e le modalità di revoca del coordinatore.
2. Al fine di essere integrati nel Servizio nazionale, i Gruppi comunali si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome.
3. Possono, altresì, essere costituiti, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo, gruppi intercomunali o provinciali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1#art-35