Art. 9

Disposizione transitoria)

In vigore dal 1 mag 2020
1. Le disposizioni di cui agli 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020. 2. La disposizione di cui all', comma 1, lettera b), acquista efficacia a decorrere dal 1° settembre 2020. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 dicembre 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Orlando, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Orlando

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-29;216#art-9

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