Art. 9
Disposizione transitoria)
In vigore dal 1 mag 2020
1. Le disposizioni di cui agli 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020.
2. La disposizione di cui all', comma 1, lettera b), acquista efficacia a decorrere dal 1° settembre 2020.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 dicembre 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-29;216#art-9