Art. 1
Modifiche al codice penale
In vigore dal 26 gen 2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del Codice penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, contenente la delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, e, in particolare, l', commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 novembre 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2017;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell' comma 83 della legge 23 giugno 2017, n. 103;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2017;
Su proposta del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Modifiche al codice penale
1. Dopo l'articolo 617-sexies del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è inserito il seguente:
«Art. 617-septies. (Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente). - Chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-29;216#art-1