Art. 2
Disposizioni in materia di accoglienza e di minori non accompagnati
In vigore dal 31 gen 2018
Disposizioni in materia di accoglienza
e di minori non accompagnati
1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza, anche di genere, e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti e del personale che opera presso i centri.»;
b) all'articolo 19, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. L'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione del medesimo codice, in quanto compatibili, e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati. Il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato. Il reclamo contro tali provvedimenti si propone al collegio a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.»;
c) all'articolo 19-bis:
1) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le autorità di pubblica sicurezza consultano, ai fini dell'accertamento dell'età dichiarata, il sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché le altre banche dati pubbliche che contengono dati pertinenti, secondo le modalità di accesso per esse previste.».
2) al comma 9, dopo le parole: «Il provvedimento di attribuzione dell'età» sono inserite le seguenti: «è emesso dal tribunale per i minorenni ed» e le parole: «degli articoli 737 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 739» nonché, in fine, dopo le parole «procedure di identificazione» sono aggiunte le seguenti: «ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'inserimento dei dati nel sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati»;
2. All'articolo 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5:
1) al primo periodo, le parole: «e al giudice tutelare» sono soppresse e dopo le parole: «codice civile» sono inserite le seguenti: «, in quanto compatibili»;
2) al secondo periodo, le parole: «giudice tutelare» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per i minorenni»;
b) al comma 6, le parole: «ed al giudice tutelare» sono soppresse.
3. All'articolo 11, della legge 7 aprile 2017, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo le parole: «quando la tutela riguarda fratelli o sorelle» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni.»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza monitora lo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo. A tal fine i garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano collaborano costantemente con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza alla quale presentano, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attività realizzate.»;
b) al comma 2, le parole: «titolo IX» sono sostituite dalle seguenti: «titolo X, capo I,».
4. All'articolo 19-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle disposizioni che attribuiscono competenza alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, delle disposizioni che disciplinano procedimenti giurisdizionali nonché di quelle relative ai procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-22;220#art-2