Art. 39
Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
In vigore dal 27 gen 2018
Modifiche all' del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82
1. All' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la Rubrica è sostituita dalla seguente: «Conservazione ed esibizione dei documenti»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida.»;
c) al comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «ai medesimi soggetti di cui all', comma 2. Le amministrazioni rendono disponibili a cittadini ed imprese i predetti documenti attraverso servizi on-line accessibili previa identificazione con l'identità digitale di cui all' ed integrati con i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis»;
d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ai sensi della disciplina vigente al momento dell'invio dei singoli documenti nel sistema di conservazione».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217#art-39