Art. 2
Determinazione dei collegi uninominali e plurinominali del Senato della Repubblica
In vigore dal 30 dic 2020
1. I collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella B.1 allegata al presente decreto legislativo.
2. I collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella B.2 allegata al presente decreto legislativo.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 23 dicembre 2020, n. 177 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal primo scioglimento o dalla prima cessazione di ciascuna Camera successivo al 4 gennaio 2021 si applicano le relative disposizioni del presente decreto e cessano di avere applicazione le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-12;189#art-2