Art. 2

Determinazione dei collegi uninominali e plurinominali del Senato della Repubblica

In vigore dal 30 dic 2020
1. I collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella B.1 allegata al presente decreto legislativo. 2. I collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella B.2 allegata al presente decreto legislativo.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 23 dicembre 2020, n. 177 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal primo scioglimento o dalla prima cessazione di ciascuna Camera successivo al 4 gennaio 2021 si applicano le relative disposizioni del presente decreto e cessano di avere applicazione le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-12;189#art-2

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Determinazione dei collegi uninominali e plurinominali del Senato della Repubblica (Art. 2 Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali.) — Testo vigente | Portale Normativo