Art. 1

Riformulazione della definizione di produttore indipendente

In vigore dal 12 gen 2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 9, 21, 33, 76 e 87 e 117 della Costituzione; Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo, ed in particolare l'articolo 34 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma e la razionalizzazione delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari sia non lineari; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e successive modificazioni; Visto il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ed in particolare il titolo VII, recante produzione audiovisiva europea, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2017; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 2 novembre 2017; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 ottobre 2017; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2017; Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo; Emana il seguente decreto legislativo: Riformulazione della definizione di produttore indipendente 1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera e), della legge 14 novembre 2016, n. 220, la lettera p), del comma 1, dell', del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: «p) "produttori indipendenti", gli operatori della comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da, ovvero collegati a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente: 1) per un periodo di tre anni non destinano più del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi; ovvero 2) sono titolari di diritti secondari;».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-07;204#art-1

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