Art. 3
Classificazione delle professioni nei settori del cinema e dell'audiovisivo
In vigore dal 12 gen 2018
Classificazione delle professioni nei settori
del cinema e dell'audiovisivo
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e degli operatori nel settore, sono stabiliti criteri validi su tutto il territorio nazionale finalizzati a definire una classificazione settoriale uniforme per le professioni artistiche e le professioni tecniche del settore cinematografico e audiovisivo.
2. La classificazione di cui al comma 1 è definita tenuto conto del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato in attuazione degli del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nonché delle qualificazioni professionali e dei percorsi dell'istruzione professionale esistenti nel settore, al fine di riconoscere tutte le competenze e professionalità operanti nell'ambito del cinema e dell'audiovisivo. In particolare, detta classificazione è adottata, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con riferimento a ciascuna delle seguenti fasi di attività del settore cinematografico e audiovisivo, individuate dalla legge n. 220 del 2016 e dai relativi decreti attuativi, e di seguito riportate:
a) sviluppo e pre-produzione;
b) produzione;
c) post-produzione;
d) distribuzione;
e) esercizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-07;202#art-3