Art. 5
Norme finali
In vigore dal 19 dic 2017
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 19 dicembre 2017.
2. Nel caso in cui, a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali risultino soggetti al divieto previsto all'articolo 272, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, il gestore deve presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.
3. Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 155 del 2010, sulla base di una apposita consultazione del Sistema agenziale a rete per la protezione dell'ambiente, del Ministero della salute, dell'Istituto Superiore di sanità, del Ministero dello sviluppo economico, nonché delle associazioni rappresentative delle categorie interessate, può adottare atti di indirizzo finalizzati alla revisione dell'allegato I, parte II e parte III, alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in relazione alla classificazione delle sostanze associate ai valori limite di emissione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-15;183#art-5