Capo V

Art. 25

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 1 gen 2019
1. A far data dal 1° dicembre 2017, il ReI può essere richiesto nelle modalità di cui all'. Per coloro che effettuano la richiesta del ReI nel mese di dicembre 2017 e non sono già beneficiari del SIA, l'ISEE deve essere aggiornato entro il termine del primo trimestre 2018. 2. In sede di avvio del ReI, per l'anno 2018 e per l'anno 2019, in deroga a quanto previsto all', comma 6, l'INPS dispone il versamento del beneficio economico pur in assenza della comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato prevista all', comma 1. Il beneficio è comunque sospeso in assenza della comunicazione di cui al primo periodo decorsi sei mesi dal mese di prima erogazione. Il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, sulla base del monitoraggio dei flussi informativi tra INPS, ambiti territoriali e centri per l'impiego e dei tempi di definizione dei progetti, nonché dei patti di servizio, può rideterminare il periodo per cui è prevista la deroga alle previsioni di cui all', comma 6, nonché prevedere un periodo più breve decorso il quale, in assenza di comunicazione, il beneficio è sospeso ai sensi del secondo periodo. 3. Ai soggetti che hanno esaurito la fruizione del SIA alla data del 1° dicembre 2017 in possesso dei requisiti per la richiesta del ReI ai sensi dell', comma 1, lettera b), l'INPS dispone il versamento di un bimestre aggiuntivo al fine di permettere ai medesimi soggetti la richiesta del ReI senza soluzione di continuità nelle erogazioni. L'intero periodo di fruizione del SIA è comunque dedotto dalla durata del ReI come definita dall', comma 5. 4. Ai fini della detrazione dei trattamenti assistenziali di cui all', comma 2, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti beneficiari dell'assegno di cui all', comma 125, della legge n. 190 del 2014, è dedotto dal ReI il solo incremento dell'assegno previsto per i nuclei familiari in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui. 5. Alle attività previste dal presente decreto, con esclusione di quanto stabilito ai sensi dell', commi 2, 3 e 8, e all', comma 1, secondo periodo, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 6. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio. 7. Sono in ogni caso fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-09-15;147#art-25

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