Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45
In vigore dal 4 ott 2017
1. All' del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, dopo le parole: «autorità nazionale» sono inserite le seguenti: «, indipendente ai sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom,».
2. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le informazioni sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari e sulla normativa in materia sono fornite dall'ISIN, senza che sia necessaria la preventiva autorizzazione di altri organismi o enti. Qualora le informazioni abbiano una classifica di segretezza ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, si applicano le norme in materia di tutela delle informazioni classificate.»;
b) al comma 3, dopo le parole: «non rinnovabili» sono aggiunte le seguenti: «e il collegio dei revisori»;
c) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Se appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, il direttore dell'ISIN è collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione per l'intera durata dell'incarico, garantendo il trattamento economico in godimento, comprensivo dei trattamenti economici accessori, salva l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei soli casi ivi previsti, con oneri a carico dell'ISIN.».
d) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. L'ISIN è dotato di risorse di personale di provata competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza dell'Ispettorato, nel limite massimo di 60 unità e di provata competenza giuridico-amministrativa, nel limite massimo di 30 unità, di cui almeno 5 con qualifica dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risorse sono costituite, in sede di prima applicazione, da personale già appartenente al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, da altro personale ISPRA e da risorse provenienti da altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il personale non proveniente da ISPRA è collocato all'ISIN in posizione di comando e conserverà il trattamento giuridico ed economico in godimento presso l'amministrazione o l'ente di appartenenza. Al personale posto in posizione di comando si applica quanto previsto all'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale di ruolo si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per gli enti del comparto dell'istruzione e della ricerca, di cui all'articolo 5 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 13 luglio 2016.»;
e) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. L'ISIN ha personalità giuridica di diritto pubblico, opera in piena autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile, con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è responsabile della sicurezza nucleare e della radioprotezione sul territorio nazionale, nello svolgimento delle funzioni e dei compiti di autorità nazionale negli ambiti stabiliti dalla legislazione vigente. L'ISIN ha sede, senza oneri, presso immobili demaniali ed è inserito nella Tabella «A» allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'ISIN è dotato di un Organismo indipendente di valutazione delle performance ed è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell', comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è composto da tre membri effettivi scelti tra soggetti in possesso di specifica professionalità in materia di controllo e contabilità pubblica. Per quanto non specificamente previsto, si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.»;
f) il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. Entro 60 giorni dalla data di nomina del direttore dell'ISIN, l'ISPRA effettua una riorganizzazione interna dei propri uffici che assicuri alla struttura di cui al comma 1, con modalità regolamentate da apposita convenzione non onerosa, il trasferimento delle dotazioni di personale, beni, servizi, strutture, laboratori e di ogni altra dotazione necessari per garantire le condizioni di operatività secondo i principi e i requisiti di autonomia di cui al comma 11.»;
g) al comma 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto dall', comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché dall', comma 493, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2018 è altresì assicurato un gettito annuo, pari a 3,81 milioni di euro, mediante versamento al bilancio dell'ISIN, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di una corrispondente quota degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell', comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell', comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.»;
h) il comma 16 è sostituito dal seguente: «16. Gli oneri economici per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio, di ispezione e di controllo sono a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione o dell'esercente o del titolare dell'impianto nucleare o dell'attività sottoposta a ispezione e controllo. Le spese strettamente connesse ad attività di indagine delegate dall'autorità giudiziaria sono poste a carico del Ministero della giustizia nell'ambito delle spese processuali e sono liquidate sulla base dei criteri e delle tariffe nazionali approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico.»;
i) al comma 18, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la preparazione alle emergenze sul sito.»;
l) al comma 20, le parole: «a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 8, 12, 15, 16 e 17»;
m) dopo il comma 20 sono aggiunti i seguenti: «20-bis. Per la gestione unitaria di servizi strumentali l'ISIN può stipulare convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
20-ter. L'ISIN si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell' del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.».
Storico versioni
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