Art. 1

Trasferimento di beni

In vigore dal 30 set 2017
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, recante adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, ed in particolare, gli articoli 29 e 30; Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 della citata legge 31 gennaio 1963, n. 1; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della difesa, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Trasferimento di beni 1. È trasferito alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il bene individuato nell'allegato A), al presente decreto, consistente in una porzione non utilizzata per finalità governative del compendio denominato «ex Caserma Reginato». 2. La Regione è autorizzata a trasferire all'Azienda pubblica di servizi alla persona «La Quiete», di seguito Asp La Quiete, ente pubblico non economico di livello regionale senza fini di lucro, il bene di cui al comma 1. 3. Il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-08-09;135#art-1

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Trasferimento di beni (Art. 1 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di un'area dell'ex Caserma Reginato sita nel Comune di Udine.) — Testo vigente | Portale Normativo