Art. 4
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171
In vigore dal 19 ago 2017
Modifiche all'
del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171
1. All' del decreto legislativo n. 171 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «commissione regionale,» sono inserite le seguenti: «nominata dal Presidente della Regione, secondo modalità e criteri definiti dalle Regioni,»; al quarto periodo, le parole: «non inferiore a tre e non superiore a cinque,» sono soppresse;
b) al comma 2, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «La nuova nomina, in caso di decadenza e di mancata conferma, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati di cui al comma 1, relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purchè i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di cui all'.»;
c) al comma 4, primo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-26;126#art-4