Titolo X›Capo II
Art. 84
Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici
In vigore dal 20 ago 2022
1. Non si considerano commerciali, oltre alle attività di cui all', commi 2, 3 e 4, le seguenti attività effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:
a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari semprechè la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.
2. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.
2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli enti filantropici.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117#art-84