Titolo VIIICapo III

Art. 70

Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche

In vigore dal 3 ago 2017
Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche 1. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e uguaglianza. 2. Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande, previa segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione ai sensi dell' del Regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga al possesso dei requisiti di cui all' del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117#art-70

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