Titolo VI

Art. 51

Revisione periodica del Registro

In vigore dal 3 ago 2017
1. Con cadenza triennale, gli Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore provvedono alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117#art-51

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