Art. 6
Denominazione
In vigore dal 20 lug 2017
1. La denominazione o ragione sociale, in qualunque modo formate, devono contenere l'indicazione di «impresa sociale». Di tale indicazione deve farsi uso negli atti e nella corrispondenza dell'impresa sociale.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all', comma 3.
3. L'indicazione di «impresa sociale», ovvero di altre parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle imprese sociali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;112#art-6