Art. 17

Norme di coordinamento e transitorie

In vigore dal 4 dic 2020
1. All', comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: «servizi socio-sanitari ed educativi», sono inserite le seguenti: «, incluse le attività di cui all', comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all', comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106». 2. Le società cooperative che assumono la qualifica di impresa sociale per le attività di cui all', comma 1, lettera q), possono iscriversi all'Albo nazionale istituito ai sensi dell' della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi iscritte all'Albo nazionale di cui al periodo precedente possono in ogni caso svolgere le attività di cui all', comma 1, lettera q). 3. Le imprese sociali già costituite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 31 marzo 2021. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria. 4. Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio nazionale del Terzo settore diviene efficace ed operativo dal momento dell'istituzione di tale Consiglio.

Note all'articolo

  • Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto (con l'art. 43, comma 4-bis) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i termini per l'adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020. Il termine per il medesimo adeguamento da parte delle imprese sociali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e' differito al 30 giugno 2020".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;112#art-17

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