Art. 6

Accelerazione delle procedure di riparto

In vigore dal 19 lug 2017
1. Al fine di accelerare le procedure per l'erogazione del cinque per mille, nella ripartizione delle risorse destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell', commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 2. Con il decreto di cui all' sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;111#art-6

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Accelerazione delle procedure di riparto (Art. 6 Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106.) — Testo vigente | Portale Normativo