Art. 7
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016
In vigore dal 27 giu 2017
Modifiche all'
del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All' del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «del Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile.
La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell', comma 4, e alla struttura di cui all'.»;
c) al comma 6, primo periodo, le parole: «, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza» sono soppresse; dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;100#art-7