Capo V
Art. 17 ter
Valorizzazione retributiva e interpretazione dell'articolo 15
In vigore dal 21 nov 2018
1. Le disposizioni di cui all', comma 4 e all', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2018, n. 47, nonché le disposizioni di cui all', comma 3, e all', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2018, n. 48, sono da intendersi nel senso che la tredicesima mensilità, relativa agli incrementi delle componenti retributive ivi contemplate, è riconosciuta, per l'anno 2017, nella misura di un dodicesimo per ciascun mese di servizio prestato dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;97#art-17-ter