Art. 3
Disposizioni transitorie
In vigore dal 13 giu 2017
1. Ai fini della anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia nei confronti dei giornalisti interessati dai piani di cui all', commi da 226 a 232, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i cui accordi non siano stati recepiti in sede di Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b) della legge 5 agosto 1981, n. 416, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano i seguenti requisiti:
a) un'anzianità contributiva pari almeno a 25 anni interamente accreditati presso l'INPGI;
b) un'età anagrafica pari, negli anni 2017 e 2018, ad almeno 58 anni, se donne, e a 60 anni, se uomini.
2. L'efficacia dell'inclusione degli accordi indicati al comma 1 è in ogni caso subordinata al rispetto dei limiti di spesa programmati a legislazione vigente ai sensi dell', comma 226, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche mediante incremento del contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di cui al comma 228 del citato della legge n. 232 del 2016 fino a totale copertura degli oneri conseguenti dal comma 1 per l'inclusione dei predetti accordi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-15;69#art-3