Art. 12
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 1 gen 2018
1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione degli del presente decreto, pari a 15,87 milioni di euro per l'anno 2018, 63,59 milioni di euro per l'anno 2019, 85,33 milioni di euro per l'anno 2020, 55,48 milioni di euro per l'anno 2021, 40,42 milioni di euro per l'anno 2022 e 48,20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all', comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205.
3. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente provvedimento non devono derivare ulteriori oneri per la finanza pubblica.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;61#art-12