Capo II
Art. 6
Prove di esame
In vigore dal 1 gen 2019
1. Il concorso per i posti comuni prevede tre prove di esame, delle quali due, a carattere nazionale, sono scritte e una orale. Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale e una orale.
2. La prima prova scritta per i candidati a posti comuni ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. La prima prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria perché sia valutata la prova successiva.
3. La seconda prova scritta per i candidati a posti comuni ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. La seconda prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale.
4. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso e di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo nonché il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.
5. La prova scritta per i candidati a posti di sostegno ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;59#art-6