Capo II
Art. 5
Articolo 2635-ter del codice civile
In vigore dal 14 apr 2017
1. Dopo l'articolo 2635-bis è inserito il seguente:
«Art. 2635-ter (Pene accessorie). - La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;38#art-5