Titolo II
Art. 5
Programmazione e finanziamento degli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
In vigore dal 10 dic 2016
Programmazione e finanziamento degli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
1. La ripartizione del fondo ordinario di cui all' del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per gli Enti finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all' del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le quote del fondo ordinario assegnate in sede di riparto, per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per tali scopi, previa motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono essere destinate ad altre attività o progetti attinenti alla programmazione degli Enti di cui al comma 1 del presente articolo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;218#art-5