Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore

In vigore dal 11 dic 2016
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 novembre 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Lorenzin, Ministro della salute Orlando, Ministro della giustizia Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-14;227#art-2

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Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore (Art. 2 Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.) — Testo vigente | Portale Normativo