Art. 3

Disposizioni finali

In vigore dal 13 dic 2016
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni riferimento alla Banca d'Italia quale autorità di vigilanza, nonché ogni riferimento alle autorità preposte alla vigilanza sugli enti creditizi degli altri Stati membri dell'Unione europea, si intende effettuato all'autorità competente per la vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 e delle relative misure di esecuzione. Per banche o enti creditizi autorizzati in Italia si intendono quelli con sede legale in Italia autorizzati dalla Banca centrale europea o, prima del 4 novembre 2014, dalla Banca d'Italia e le succursali in Italia di banche extracomunitarie.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-14;223#art-3

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