Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 24 nov 2016
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alla attuazione del medesimo decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-10-29;203#art-2

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Clausola di invarianza finanziaria (Art. 2 Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualita' di lavoratori stagionali.) — Testo vigente | Portale Normativo