Art. 3
Modificazioni al decreto legislativo n. 149 del 2015
In vigore dal 8 ott 2016
1. Al decreto legislativo n. 149 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma e un massimo di ottanta sedi territoriali. In fase di avvio, la sede centrale dell'Ispettorato è ubicata presso un immobile demaniale o un immobile già in uso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o un immobile dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti previdenziali.»;
b) all', comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), dopo le parole «sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,» sono inserite le seguenti: «contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio,»;
2) alla lettera e), dopo le parole «al contrasto del lavoro sommerso e irregolare» sono inserite le seguenti «, anche attraverso l'uso non corretto dei tirocini,».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-09-24;185#art-3