Capo II
Art. 2
Modifiche al codice di procedura penale
In vigore dal 18 ott 2016
1. All'articolo 364 del codice di procedura penale, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «a ispezione» sono inserite le seguenti: «, a individuazione di persone»;
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «a ispezione» sono inserite le seguenti: «, a individuazione di persone».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-09-15;184#art-2