Art. 20

Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 82 del 2005

In vigore dal 14 set 2016
Modifiche all' del decreto legislativo n. 82 del 2005 1. All' del decreto legislativo n. 82 del 2005, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le regole tecniche di cui all'articolo 71, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179#art-20

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Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Art. 20 Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.) — Testo vigente | Portale Normativo