Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabileParte VIIITitolo ICapo IISez. I

Art. 2

Distribuzione degli incarichi

In vigore dal 7 ott 2016
1. Tutti i giudici della sezione giurisdizionale regionale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo dei tribunali aventi sede nella regione. 2. Il giudice che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di tribunale con sede in altra regione o a persona non iscritta in alcun albo deve sentire il presidente della sezione e indicare nel provvedimento i motivi della scelta. 3. Le funzioni di consulente presso le sezioni giurisdizionali d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il presidente della sezione d'appello e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-and-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo